Il sistema delle imposte dirette ed indirette nel mezzogiorno angioino
e aragonese
Serena Morelli
Università degli Studi di Palermo
Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval
(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)
RESUMEN
La relazione affronterà il
problema del sistema di prelievo nell’Italia meridionale continentale tra la
fine del XIII secolo ed il XV secolo. L’attenzione sarà prevalentemente puntata
sulla fiscalità diretta e sul periodo angioino, e come termine di paragone ad quem si terrà conto delle principali
trasformazioni volute da Alfonso d’Aragona che poco dopo il suo arrivo nel
Regno di Napoli diede origine ad un
sistema di prelievo profondamente differente, nei modi e nello spirito che lo
animava, dal precedente.
Quella della fiscalità è una
problematica che per anni è stata utilizzata dalla storiografia sul Mezzogiorno
proprio per avvalorare alcune posizioni storiografiche che possono essere così sintetizzate: il
sistema di tassazione angioina era un sistema iniquo e inviso alle popolazioni
e per tale ragione fu una delle cause che provocò lo scoppio della guerra del
Vespro e di conseguenza un primo determinante scossone all’equilibrio di forze
economiche e sociali del Regno. Il tema è stato pertanto utilizzato per consolidare
la teoria delle dominazioni che, diffusasi nel pensiero storiografico dalla metà del XIX secolo, ha voluto dare
una visione sostanzialmente colonialista della storia del Mezzogiorno
medievale. Intorno alla fiscalità
regnicola si agitano così spunti e
problemi di grande rilievo che però molto spesso hanno impedito
un’analisi storica attenta e libera da pregiudizi ideologici.
Scopo della relazione sarà
quello di considerare le trasformazioni
che incorsero, tra la fine del XIII e l’inizio del XV secolo, nell’ambito del
prelievo delle imposte dirette sotto i vari punti di vista che le fonti
disponibili consentono di studiare: la documentazione normativa, gli atti
amministrativi prodotti dalla cancelleria angioina, gli statuti cittadini superstiti
costituiscono i principali punti di riferimento per chi vuole analizzare il
sistema contributivo del Regno nell’arco di circa 150 anni. I problemi insiti nella lettura delle
diverse tipologie di fonti condizioneranno però la scelta dell’oggetto di studio;
in particolare occorre ricordare che il disastro subito dalla documentazione regnicola durante l’incendio del 1943 ha distrutto buona parte delle carte
della cancelleria angioina e che ciò che resta è relativo soprattutto ai regni
di Carlo I, Carlo II e Roberto d’Angiò e non si tratta mai, in ogni caso, di
materiale seriale utilizzabile per ottenere dati quantitativamente comparabili
sull’entità del prelievo fiscale nel corso degli anni. Per quanto riguarda gli
statuti cittadini, si è a conoscenza invece di testi giunti a noi in versioni
quattrocentesche i cui problemi di datazione rendono difficile la delineazione
delle strategie impositive cittadine nel corso degli anni presi in
osservazione.
Fatte queste premesse la relazione analizzerà l’introduzione di
alcune figure amministrative e la
nascita di organi finanziari propriamente creati per la riscossione delle
imposte; sotto il profilo più propriamente concettuale si cercherà di indagare
sulla tipologia del prelievo, ancora legato almeno fino all’inizio del XIV
secolo alla straordinarietà delle richieste, per vedere se e come durante il
Regno angioino si sia passati ad una
forma di imposta sempre più ordinaria e
se i cambiamenti nella tecnica di riscossione fossero legati a mutamenti nella
politica interna del Regno. Si enucleano qui di seguito pertanto alcuni dei
punti che saranno toccati dalla relazione:
a) il sistema delle
imposte dirette: è durante il regno di Federico II che si comincia a riscuotere dalla
popolazione, quantitativi di denaro con maggiore regolarità che in
passato. É del 1238 un ordine, partito
da Lodi, con il quale si intima ai giustizieri di recarsi a Foggia per ricevere
istruzioni in merito alla riscossione delle collette: la ripartizione del
carico fiscale all’interno dell’università è affidata all’università stessa;
esistono dei connestabili che devono stabilire la ricchezza dei cittadini; la
ripartizione dell’imposta tra la popolazione si basa sul reddito ma senza che
si abbia un corrispettivo catasto.
Legate in origine al sovvenzionamento delle armate, le collette si
configuravano come un’imposta extraordinaria
imponibile a tutti coloro che detenevano beni burgensatici e corrispettivo in
denaro dell’aiuto feudale dovuto al re in caso di guerra: gli intestatari di beni
feudali erano invece tenuti a prestare il servizio militare o a fornire
una somma equivalente in denaro, l’adohamentum. Per quanto concerne il Mezzogiorno questa
origine per così dire militare ci consente di spiegare non solo il carattere
contingente delle collette, ma anche il fatto che la loro riscossione fosse
affidata ai giustizieri (addetti al mantenimento della pace nelle provincie) e
che il testo normativo del Regno, le Costituzioni di Melfi, si presenti sotto
questo rispetto decisamente laconico. Anche per l’età angioina sono più i
quesiti insoluti fino ad oggi che le certezze. I documenti consentono però
senz’altro di affrontare il problema delle competenze degli ufficiali addetti
alla riscossione. Come per il periodo precedente anche durante il regno
angioino sono i Giustizieri che si occupano delle imposizioni dirette: era,
questo, uno di quei compiti che rientrava nell’ambito della più generale
organizzazione delle province loro affidata, assieme all’amministrazione della
giustizia, all’organizzazione della lotta contro i ribelli, al controllo sugli
altri ufficiali.
All’interno di un’organizzazione così concepita,
la responsabilità della riscossione fiscale affidata ai giustizieri attesta che
il nesso tra servizio militare e richiesta di denaro sotto forma di collette o
di sovvenzione generale rimaneva saldo
ancora nell’ultimo quarto del tredicesimo secolo e che all’interno del sistema
di reclutamento delle risorse regnicole la tassazione diretta non richiedeva
ancora la costituzione di organismi amministrativi preposti specificamente ad
essa. Gli ultimi trent’anni del Duecento sono comunque contraddistinti da
un’interessante attività normativa che getta le basi per alcune trasformazioni
in questo settore destinate a caratterizzare il sistema di prelievo fiscale per
tutto il Trecento: i capitoli di Carlo I del 1272, una lettera di Gerardo di
Parma del 1286 e le Costituzioni di Onorio IV.
Nei capitoli del 1272 Carlo ordina che venga disposto un complesso sistema di registrazione delle entrate e
delle uscite in denaro presso il Giustiziere che si conferma essere
l’intermediario tra l’università e la Corona, ed ha il compito di sorvegliare
su tutta la procedura del prelievo dell’imposta. Le più importanti novità
rispetto al documento del 1238 sono una maggiore importanza attribuita alla
produzione cancelleresca con la stesura
dei quaderni; la scomparsa dei connestabili; l’introduzione dell’apprezzo.
Resta come al tempo di Federico la libertà per le università di ripartire il
carico fiscale tra i propri cittadini e l’affidamento ai Giustizieri della
responsabilità sul corretto svolgimento della procedura.
Questo stato di fatto aveva una duplice
conseguenza. Da un lato accresceva pericolosamente il potere dei giustizieri
sul territorio loro affidato, dall’altro provocava un ingolfamento delle
principali attività amministrative cui erano preposti. Tutto ciò mentre il
bisogno di denaro diventava sempre più incalzante e procurava non poche
lamentele da parte della popolazione. E’ per questo che nelle Costituzioni di
Onorio IV il papa si ergeva ad alfiere di un ritorno al passato che non
prevedeva la richiesta di denaro tramite sovvenzione generale se non per i casi
previsti come aiuti straordinari.Questo atteggiamento di ostilità nei confronti
di un’imposta diretta riscossa con regolarità annuale viene ripetuto anche più
tardi nel capitoli del 1289 che confermano le precedenti decisioni. Ma tra
questa data e le Costituzioni di Onorio si inserisce la lettera di Gerardo di
Parma che si preoccupa di mettere ordine e di dare maggiore razionalità al
sistema di prelievo dell’imposta diretta: mentre dunque l’attività legislativa
tende a ripristinare una situazione del passato, peraltro ambigua e non
definita, gli atti della prassi si
preoccupano invece di rendere più efficiente il sistema fiscale vigente
ratificandone così di fatto la legittimità della sua esistenza: la lettera
prevede l’istituzione presso la curia dei giustizieri di un erario, con il compito di conservare il denaro
proveniente dai diritti fiscali e giudiziari ed è evidentemente un segno
tangibile della consapevolezza circa le
difficoltà insite nell’ organizzazione del territorio da parte di ufficiali
plenipotenziari, dell’avvenuta crescita, evidentemente, delle funzioni fiscali
e delle quantità di denari che rastrellavano i giustizieri. In un tale sistema erario e giustiziere
finivano con il controllarsi a vicenda, ferma restando la responsabilità finale
del giustiziere. L’innovazione introdotta da Gerardo di Parma interviene su due
questioni cruciali per conoscere l’ordinamento dello stato: quella della
distribuzione territoriale degli offici con l’articolazione spaziale delle loro
giurisdizioni, e quella del
rafforzamento dell’imposta diretta.
Le nuove esigenze di uno stato in crescita fanno sì che l’ufficio con
caratteristiche plenipotenziarie ceda il passo a nuove magistrature che
sgretolano, almeno sotto il profilo della prassi amministrativa, l’impianto
unitario facente perno sulla figura dei giustizieri, rappresentanti del re
nelle province e che fanno registrare alla metà del Trecento la presenza,
nuova, di tesorieri provinciali.
Pur trovandoci in un contesto nuovo, non si
assiste contestualmente ad una nuova concezione dell’imposta diretta: neI
mandati della corte si sente il bisogno di spiegare che la sovvenzione generale
viene convocata per motivi urgenti, come la guerra e le ingenti spese che la
monarchia deve sostenere per combattere contro i ribelli e gli attacchi dei
nemici: formalmente la monarchia rimaneva legata ad un mondo feudale e ad una
concezione del potere regio che poteva ricevere l’aiuto feudale e dunque
militare dai propri sudditi-vassalli e in sostituzione di questo un sussidio in
denaro volto ad assolvere dunque alle stesse finalità e legato ancora alla
straordinarietà della spesa pubblica.
a) capacità
contributiva : dalle norme stabilite nel 1272
sembrerebbe che Carlo non fosse interessato né a comprendere la reale capacità
contributiva dei sudditi, né ad assicurare una equa
ripartizione del carico fiscale all’interno delle università: i Giustizieri non
svolgono indagini miranti a definire il
reddito della popolazione nelle singole provincie ed è probabile che l’entità
delle aliquote delle collette fosse fissata prevalentemente in base a criteri
numerici; è probabile cioè che le somme imposte dalla Curia ai singoli
Giustizierati fossero dettate dalla consistenza demografica più che dalla
effettiva ricchezza della provincia, secondo una prassi ancora largamente in
uso a fine Duecento nei paesi dell’Occidente medievale. Per quanto concerne la ripartizione interna
del carico tributario tra le famiglie, occorre invece ricordare che fino al
1272, essa era affidata all’arbitrio dei tassatori. Solo più tardi, in un
documento databile tra il 1278 ed il 1280 indirizzato a Guillaume Brunel, giustiziere di Abruzzo, il re
dà disposizioni De forma apprecii in toto regno tenenda et observanda.
Egli stabilisce così, a ben 15 anni dall’inizio del suo regno, in seguito ad
una petizione di tutte le persone povere e popolari, l’obbligatorietà dell’apprezzo mirante a conoscere la capacità contributiva dei
cittadini e che l’incarico di controllare lo svolgimento regolare di questa
procedura venga affidato, ancora una volta, ai giustizieri. La ripartizione
degli oneri fiscali all’interno delle università è però in più di un caso
oggetto di contesa tra magnati e popolari ed è uno degli aspetti ancora meno
conosciuti del sistema di prelievo fiscale messo in atto dagli angioini. La
questione, strettamente legata all’organizzazione riguardante i dazi e le
gabelle cittadine, può essere parzialmente affrontata attraverso l’analisi
degli statuti nei quali in più di un caso nel corso del Trecento si registra la
richiesta da parte della cittadinanza di lasciare agli organi locali elettivi
la ripartizione dei tributi.
c)
riforme aragonesi: alcune novità sono ormai ribadite con insistenza
dalla storiografia: sia sotto il profilo istituzionale che nel campo delle
riforme fiscali. In primo luogo sono attestati nelle periferie dei nuovi
distretti fiscali che si sovrappongono alla geografia dei giustizierati: le
percettorie. Si tratta di uffici addetti esclusivamente all’introito di denaro
di natura fiscale. In secondo luogo, Alfonso appena giunto nel Mezzogiorno
mette in atto una riforma grazie alla quale le collette si trasformano in
imposte ordinarie e regolari, i focatici, il cui importo era legato alla
consistenza demografica e alla capacità contributiva dei sudditi. Alla metà del
400 l’imposta diretta assume così un significato contributivo nuovo, non più
dipendente dalle esigenze di aiuto militari,
ed il suo ammontare viene sistematicamente ridefinito attraverso le
numerazioni dei fuochi, i nuclei familiari cui veniva chiesto il contributo,
che venivano effettuate ogni tre anni. Un ulteriore tentativo di trasformare il
sistema di prelievo si deve poi a Ferrante che tra il 1481 ed il 1485 cercò di
abolire del tutto le imposte dirette a favore di un sistema di tassazione
basato esclusivamente sulle gabelle che venivano arrendate a privati. La riforma di Ferrante, destinata però a
fallire nel giro di poco tempo, è estremamente interessante perché indicativa
di quanto fosse cresciuta la vita economica e commerciale nel Regno al punto da
spingere il re a ritenere di poter ricavare introiti maggiori e più sicuri dai
dazi e dalle gabelle.