Il sistema delle imposte dirette ed indirette nel mezzogiorno angioino e aragonese

 

Serena Morelli

Università degli Studi di Palermo

 

 

Congreso Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo bajomedieval

(Málaga, 17-20 de mayo de 2006)

 

 

 

RESUMEN

 

 

 

 

La relazione affronterà il problema del sistema di prelievo nell’Italia meridionale continentale tra la fine del XIII secolo ed il XV secolo. L’attenzione sarà prevalentemente puntata sulla fiscalità diretta e sul periodo angioino, e come termine di paragone ad quem si terrà conto delle principali trasformazioni volute da Alfonso d’Aragona che poco dopo il suo arrivo nel Regno di Napoli  diede origine ad un sistema di prelievo profondamente differente, nei modi e nello spirito che lo animava, dal precedente.

  

Quella della fiscalità è una problematica che per anni è stata utilizzata dalla storiografia sul Mezzogiorno proprio per avvalorare alcune posizioni storiografiche  che possono essere così sintetizzate: il sistema di tassazione angioina era un sistema iniquo e inviso alle popolazioni e per tale ragione fu una delle cause che provocò lo scoppio della guerra del Vespro e di conseguenza un primo determinante scossone all’equilibrio di forze economiche e sociali del Regno. Il tema è stato pertanto utilizzato per consolidare la teoria delle dominazioni che, diffusasi nel pensiero storiografico  dalla metà del XIX secolo, ha voluto dare una visione sostanzialmente colonialista della storia del Mezzogiorno medievale. Intorno alla fiscalità  regnicola si agitano così spunti e  problemi di grande rilievo che però molto spesso hanno impedito un’analisi storica attenta e libera da pregiudizi ideologici.

      

Scopo della relazione sarà quello di considerare  le trasformazioni che incorsero, tra la fine del XIII e l’inizio del XV secolo, nell’ambito del prelievo delle imposte dirette sotto i vari punti di vista che le fonti disponibili consentono di studiare: la documentazione normativa, gli atti amministrativi prodotti dalla cancelleria angioina, gli statuti cittadini superstiti costituiscono i principali punti di riferimento per chi vuole analizzare il sistema contributivo del Regno nell’arco di circa 150 anni.  I problemi insiti nella lettura delle diverse tipologie di fonti condizioneranno però la scelta dell’oggetto di studio; in particolare occorre ricordare che il disastro  subito dalla documentazione regnicola  durante l’incendio del 1943 ha distrutto buona parte delle carte della cancelleria angioina e che ciò che resta è relativo soprattutto ai regni di Carlo I, Carlo II e Roberto d’Angiò e non si tratta mai, in ogni caso, di materiale seriale utilizzabile per ottenere dati quantitativamente comparabili sull’entità del prelievo fiscale nel corso degli anni. Per quanto riguarda gli statuti cittadini, si è a conoscenza invece di testi giunti a noi in versioni quattrocentesche i cui problemi di datazione rendono difficile la delineazione delle strategie impositive cittadine nel corso degli anni presi in osservazione.

   

Fatte queste premesse  la relazione analizzerà l’introduzione di alcune figure amministrative e  la nascita di organi finanziari propriamente creati per la riscossione delle imposte; sotto il profilo più propriamente concettuale si cercherà di indagare sulla tipologia del prelievo, ancora legato almeno fino all’inizio del XIV secolo alla straordinarietà delle richieste, per vedere se e come durante il Regno angioino  si sia passati ad una forma di imposta  sempre più ordinaria e se i cambiamenti nella tecnica di riscossione fossero legati a mutamenti nella politica interna del Regno. Si enucleano qui di seguito pertanto alcuni dei punti che saranno toccati dalla relazione:

 

a)      il sistema delle imposte dirette:  è durante il regno di Federico II che si comincia a riscuotere dalla popolazione, quantitativi di denaro con maggiore regolarità che in passato.  É del 1238 un ordine, partito da Lodi, con il quale si intima ai giustizieri di recarsi a Foggia per ricevere istruzioni in merito alla riscossione delle collette: la ripartizione del carico fiscale all’interno dell’università è affidata all’università stessa; esistono dei connestabili che devono stabilire la ricchezza dei cittadini; la ripartizione dell’imposta tra la popolazione si basa sul reddito ma senza che si abbia un corrispettivo catasto.  Legate in origine al sovvenzionamento delle armate, le collette si configuravano come un’imposta  extraordinaria imponibile a tutti coloro che detenevano beni burgensatici e corrispettivo in denaro dell’aiuto feudale dovuto al re in caso di guerra: gli intestatari di beni feudali erano invece  tenuti  a prestare il servizio militare o a fornire una somma equivalente in denaro, l’adohamentum.  Per quanto concerne il Mezzogiorno questa origine per così dire militare ci consente di spiegare non solo il carattere contingente delle collette, ma anche il fatto che la loro riscossione fosse affidata ai giustizieri (addetti al mantenimento della pace nelle provincie) e che il testo normativo del Regno, le Costituzioni di Melfi, si presenti sotto questo rispetto decisamente laconico. Anche per l’età angioina sono più i quesiti insoluti fino ad oggi che le certezze. I documenti consentono però senz’altro di affrontare il problema delle competenze degli ufficiali addetti alla riscossione. Come per il periodo precedente anche durante il regno angioino sono i Giustizieri che si occupano delle imposizioni dirette: era, questo, uno di quei compiti che rientrava nell’ambito della più generale organizzazione delle province loro affidata, assieme all’amministrazione della giustizia, all’organizzazione della lotta contro i ribelli, al controllo sugli altri ufficiali.

  

All’interno di un’organizzazione così concepita, la responsabilità della riscossione fiscale affidata ai giustizieri attesta che il nesso tra servizio militare e richiesta di denaro sotto forma di collette o di sovvenzione generale  rimaneva saldo ancora nell’ultimo quarto del tredicesimo secolo e che all’interno del sistema di reclutamento delle risorse regnicole la tassazione diretta non richiedeva ancora la costituzione di organismi amministrativi preposti specificamente ad essa. Gli ultimi trent’anni del Duecento sono comunque contraddistinti da un’interessante attività normativa che getta le basi per alcune trasformazioni in questo settore destinate a caratterizzare il sistema di prelievo fiscale per tutto il Trecento: i capitoli di Carlo I del 1272, una lettera di Gerardo di Parma del 1286 e le Costituzioni di Onorio IV.  Nei capitoli del 1272 Carlo ordina che venga disposto un complesso  sistema di registrazione delle entrate e delle uscite in denaro presso il Giustiziere che si conferma essere l’intermediario tra l’università e la Corona, ed ha il compito di sorvegliare su tutta la procedura del prelievo dell’imposta. Le più importanti novità rispetto al documento del 1238 sono una maggiore importanza attribuita alla produzione  cancelleresca con la stesura dei quaderni; la scomparsa dei connestabili; l’introduzione dell’apprezzo. Resta come al tempo di Federico la libertà per le università di ripartire il carico fiscale tra i propri cittadini e l’affidamento ai Giustizieri della responsabilità sul corretto svolgimento della procedura.

     

Questo stato di fatto aveva una duplice conseguenza. Da un lato accresceva pericolosamente il potere dei giustizieri sul territorio loro affidato, dall’altro provocava un ingolfamento delle principali attività amministrative cui erano preposti. Tutto ciò mentre il bisogno di denaro diventava sempre più incalzante e procurava non poche lamentele da parte della popolazione. E’ per questo che nelle Costituzioni di Onorio IV il papa si ergeva ad alfiere di un ritorno al passato che non prevedeva la richiesta di denaro tramite sovvenzione generale se non per i casi previsti come aiuti straordinari.Questo atteggiamento di ostilità nei confronti di un’imposta diretta riscossa con regolarità annuale viene ripetuto anche più tardi nel capitoli del 1289 che confermano le precedenti decisioni. Ma tra questa data e le Costituzioni di Onorio si inserisce la lettera di Gerardo di Parma che si preoccupa di mettere ordine e di dare maggiore razionalità al sistema di prelievo dell’imposta diretta: mentre dunque l’attività legislativa tende a ripristinare una situazione del passato, peraltro ambigua e non definita, gli atti della prassi  si preoccupano invece di rendere più efficiente il sistema fiscale vigente ratificandone così di fatto la legittimità della sua esistenza: la lettera prevede l’istituzione presso la curia dei giustizieri di un erario,  con il compito di conservare il denaro proveniente dai diritti fiscali e giudiziari ed è evidentemente un segno tangibile della  consapevolezza circa le difficoltà insite nell’ organizzazione del territorio da parte di ufficiali plenipotenziari, dell’avvenuta crescita, evidentemente, delle funzioni fiscali e delle quantità di denari che rastrellavano i giustizieri.  In un tale sistema erario e giustiziere finivano con il controllarsi a vicenda, ferma restando la responsabilità finale del giustiziere. L’innovazione introdotta da Gerardo di Parma interviene su due questioni cruciali per conoscere l’ordinamento dello stato: quella della distribuzione territoriale degli offici con l’articolazione spaziale delle loro giurisdizioni,  e quella del rafforzamento dell’imposta diretta.      Le nuove esigenze di uno stato in crescita fanno sì che l’ufficio con caratteristiche plenipotenziarie ceda il passo a nuove magistrature che sgretolano, almeno sotto il profilo della prassi amministrativa, l’impianto unitario facente perno sulla figura dei giustizieri, rappresentanti del re nelle province e che fanno registrare alla metà del Trecento la presenza, nuova, di tesorieri provinciali.

   

Pur trovandoci in un contesto nuovo, non si assiste contestualmente ad una nuova concezione dell’imposta diretta: neI mandati della corte si sente il bisogno di spiegare che la sovvenzione generale viene convocata per motivi urgenti, come la guerra e le ingenti spese che la monarchia deve sostenere per combattere contro i ribelli e gli attacchi dei nemici: formalmente la monarchia rimaneva legata ad un mondo feudale e ad una concezione del potere regio che poteva ricevere l’aiuto feudale e dunque militare dai propri sudditi-vassalli e in sostituzione di questo un sussidio in denaro volto ad assolvere dunque alle stesse finalità e legato ancora alla straordinarietà della spesa pubblica.

 

 

a)      capacità contributiva : dalle norme stabilite nel 1272 sembrerebbe che Carlo non fosse interessato né a comprendere la reale capacità contributiva  dei  sudditi, né ad assicurare una equa ripartizione del carico fiscale all’interno delle università: i Giustizieri non svolgono  indagini miranti a definire il reddito della popolazione nelle singole provincie ed è probabile che l’entità delle aliquote delle collette fosse fissata prevalentemente in base a criteri numerici; è probabile cioè che le somme imposte dalla Curia ai singoli Giustizierati fossero dettate dalla consistenza demografica più che dalla effettiva ricchezza della provincia, secondo una prassi ancora largamente in uso a fine Duecento nei paesi dell’Occidente medievale.  Per quanto concerne la ripartizione interna del carico tributario tra le famiglie, occorre invece ricordare che fino al 1272, essa era affidata all’arbitrio dei tassatori. Solo più tardi, in un documento databile tra il 1278 ed il 1280 indirizzato a Guillaume Brunel, giustiziere di Abruzzo, il re  dà disposizioni De forma apprecii in toto regno tenenda et observanda. Egli stabilisce così, a ben 15 anni dall’inizio del suo regno, in seguito ad una petizione di tutte le persone povere e popolari,  l’obbligatorietà dell’apprezzo mirante  a conoscere la capacità contributiva dei cittadini e che l’incarico di controllare lo svolgimento regolare di questa procedura venga affidato, ancora una volta, ai giustizieri. La ripartizione degli oneri fiscali all’interno delle università è però in più di un caso oggetto di contesa tra magnati e popolari ed è uno degli aspetti ancora meno conosciuti del sistema di prelievo fiscale messo in atto dagli angioini. La questione, strettamente legata all’organizzazione riguardante i dazi e le gabelle cittadine, può essere parzialmente affrontata attraverso l’analisi degli statuti nei quali in più di un caso nel corso del Trecento si registra la richiesta da parte della cittadinanza di lasciare agli organi locali elettivi la ripartizione dei tributi.

 

    c) riforme aragonesi: alcune novità sono ormai ribadite con insistenza dalla storiografia: sia sotto il profilo istituzionale che nel campo delle riforme fiscali. In primo luogo sono attestati nelle periferie dei nuovi distretti fiscali che si sovrappongono alla geografia dei giustizierati: le percettorie. Si tratta di uffici addetti esclusivamente all’introito di denaro di natura fiscale. In secondo luogo, Alfonso appena giunto nel Mezzogiorno mette in atto una riforma grazie alla quale le collette si trasformano in imposte ordinarie e regolari, i focatici, il cui importo era legato alla consistenza demografica e alla capacità contributiva dei sudditi. Alla metà del 400 l’imposta diretta assume così un significato contributivo nuovo, non più dipendente dalle esigenze di aiuto militari,  ed il suo ammontare viene sistematicamente ridefinito attraverso le numerazioni dei fuochi, i nuclei familiari cui veniva chiesto il contributo, che venivano effettuate ogni tre anni. Un ulteriore tentativo di trasformare il sistema di prelievo si deve poi a Ferrante che tra il 1481 ed il 1485 cercò di abolire del tutto le imposte dirette a favore di un sistema di tassazione basato esclusivamente sulle gabelle che venivano arrendate a privati.  La riforma di Ferrante, destinata però a fallire nel giro di poco tempo, è estremamente interessante perché indicativa di quanto fosse cresciuta la vita economica e commerciale nel Regno al punto da spingere il re a ritenere di poter ricavare introiti maggiori e più sicuri dai dazi e dalle gabelle.